Nigoline, veduta del Franciacorta Golf Club

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Orari:
Lunedì, Mercoledì, Venerdì ore 9,00 - 12,30

E-mail: finanziaria@comune.cortefranca.bs.it

Responsabile: Dott.ssa Marisa Zanotti

Collaboratori: Laura Lovatini, Gabriella Cirillo, Oscar Foiadelli

Regolamenti

Modulistica



Tipologie di commercio


COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

I commercianti su aree pubbliche devono osservare la stessa disciplina prevista per i titolari dei negozi in base ai rispettivi settori merceologici, anche per quanto riguarda la mezza giornata di chiusura settimanale.

In deroga a quanto sopra gli ambulanti a posteggio fisso che sono specializzati prevalentemente nella somministrazione di panini, bibite, dolciumi, angurie, meloni, caldarroste, noci di cocco, frutta secca e simili, da consumarsi in luogo, sono autorizzati ad osservare il seguente orario di apertura nei giorni feriali e festivi: dalle ore 10.00 alle ore 24.00.

Il mercato settimanale ha luogo nella giornata di mercoledì con il seguente orario: dalle ore 8.00 alle ore 13.00. L'attività di mercato ha luogo anche in occasione di ricorrenze festive coincidenti con la giornata di svolgimento dello stesso.

Deroghe particolari per lo spostamento della giornata di mercato potranno essere concesse sentito il parere delle Associazioni di categoria.

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

I commercianti su aree pubbliche devono osservare la stessa disciplina prevista per i titolari dei negozi in base ai rispettivi settori merceologici, anche per quanto riguarda la mezza giornata di chiusura settimanale.

In deroga a quanto sopra gli ambulanti a posteggio fisso che sono specializzati prevalentemente nella somministrazione di panini, bibite, dolciumi, angurie, meloni, caldarroste, noci di cocco, frutta secca e simili, da consumarsi in luogo, sono autorizzati ad osservare il seguente orario di apertura nei giorni feriali e festivi: dalle ore 10.00 alle ore 24.00.

Il mercato settimanale ha luogo nella giornata di mercoledì con il seguente orario: dalle ore 8.00 alle ore 13.00. L'attività di mercato ha luogo anche in occasione di ricorrenze festive coincidenti con la giornata di svolgimento dello stesso.

PUBBLICI ESERCIZI

Requisiti e iter per il rilascio dell'autorizzazione per pubblici esecizi

La legge 25 agosto 1991, n. 287 disciplina il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, cioè tutti i casi in cui gli acquirenti consumano prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzata. L'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è sempre necessaria, sia per l'apertura che per il trasferimento.

Tipologia degli esercizi della somministrazione di alimenti e bevande

Le tipologie degli esercizi della somministrazione di alimenti e bevande, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5 della legge 287/1991, si possono sinteticamente riepilogare nel modo seguente:

  • Esercizi di tipo "A" della ristorazione
  • Esercizi di tipo "B" per la somministrazione al pubblico di:
    • bevande analcoliche ed alcoliche aventi qualsiasi gradazione alcolica
    • latte
    • dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria
    • prodotti di gastronomia (panini imbottiti, tramezzini, pizzette e similari)
  • Esercizi di tipo "C" per la somministrazione di alimenti e bevande effettuata congiuntamente all'esplicazione di attività di trattenimento e di svago;
  • Esercizi di tipo "D" per la somministrazione di bevande esclusivamente analcoliche
Requisiti per il rilascio

L'autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio o al trasferimento dell'esercizio esistente deve seguire i parametri numerici fissati in applicazione della disciplina di cui all'art. 2 della legge 5 gennaio 1996, n. 25

Il richiedente l'autorizzazione (sia esso titolare d'impresa individuale ovvero legale rappresentante di società) deve, preventivamente, essere iscritto nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande, tenuto dalla Camera di Commercio di residenza del soggetto o della sede legale della società (R.E.C.)

Contenuto domanda di rilascio autorizzazione

Le domande di rilascio autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, in competente bollo (€ 10,33), vanno indirizzate al Comune nel cui territorio troveranno ubicazione gli esercizi e consegnate al competente ufficio comunale (vedi modello domanda nella modulistica).

Nella domanda dovranno essere indicati:

  • cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale del richiedente. Se la domanda viene proposta per una persona giuridica pubblica o una società: denominazione, ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale e/o partita IVA; numero di registro imprese (se soggetta a tale obbligo, viceversa registro ditte); qualità del soggetto richiedente che la rappresenta
  • l'ubicazione e la superficie dei locali dove si intende esercitare l'attività
  • il tipo di attività che si intende svolgere (trattoria, osteria, ristorante, bar)
  • i dati relativi all'iscrizione al R.E.C

Devono essere allegati:

  • Certificato di iscrizione al R.E.C.
  • Planimetria dei locali
  • Certificato di residenza e stato di famiglia del richiedente o dei soci (se trattasi di società)
  • Atto costitutivo della società (se trattasi di società)
  • Dichiarazione relativa alla disponibilità dei locali
  • Autorizzazione sanitaria
  • Marca da bollo da € 10,33 per rilascio autorizzazione
ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

ORARIO MINIMO DI ATTIVITA'

  • Esercizi di tipo A: 6 ore
  • Esercizi di tipo B: 6 ore
  • Esercizi di tipo C: 4 ore
  • Esercizi di tipo D: 6 ore

E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario stabilito dall'esercente e comunicato al Comune; queste possono essere effettuate anche congiuntamente. Inoltre l'esercente può effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite di due ore consecutive.

ORARIO MASSIMO DI ATTIVITA'

É data facoltà all'esercente, previa comunicazione al Sindaco, di scegliere l'orario di attività che intende osservare entro i limiti sotto specificati:

  • Esercizi di tipo "A":
    • in centro storico:
      • domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 3.00
      • venerdì e sabato dalle ore 10.00 alle ore 4.00
    • fuori centro storico
      • dalle ore 10.00 alle ore 5.00
  • Esercizi di tipo "B":
    • domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 5.00 alle ore 3.00
    • venerdì e sabato dalle ore 5.00 alle ore 4.00
  • Esercizi di tipo "C":
    • sale da ballo, night club, locali con trattenimenti musicali, ecc.
      • domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 3.00
      • venerdì dalle ore 15.00 alle ore 4.00
      • sabato dalle ore 15.00 alle ore 5.00
    • centri sportivi, centri ricreativi e culturali, ecc.
      • dalle ore 6.00 alle ore 3.00
  • Esercizi di tipo "D":
    • dalle ore 6.00 alle ore 2.00

VENDITE STRAORDINARIE

Le vendite straordinarie sono quelle vendite nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti. Le vendite straordinarie sono distinte in:


VENDITE DI FINE STAGIONE

Sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di esitare, durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo, prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che, se non venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento.

  • Periodo:
    • 1° - dal secondo sabato del mese di gennaio
    • 2° - dal secondo sabato del mese di luglio
  • Durata: 30 giorni
  • Comunicazione: non necessaria
VENDITE DI LIQUIDAZIONE

Sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di esaurire in breve tempo tutte le proprie merci a seguito di cessazione dell'attività commerciale, trasferimento d'azienda a seguito di cessione, trasferimento d'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo locali.

1. Per cessazione attività
  • Periodo: sempre
  • Durata: 13 settimane
  • Limitazioni: per il titolare divieto di riapertura negozio negli stessi locali e per lo stesso settore merceologico nei successivi sei mesi
  • Comunicazione: al Comune dove ha sede l'esercizio almeno 15 gg. prima della data di inizio, anche a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando:
    • ubicazione dei locali
    • data di inizio e fine
    • quantità merci in vendita per voci merceologiche
    e allegando copia della comunicazione di cessazione dell'attività (COM.1) o atto di rinuncia.
  • Divieti: dall'inizio della vendita è vietato introdurre nei locali merci del genere offerto in liquidazione.
2. Per trasferimento dell'azienda
  • Periodo: sempre
  • Durata: 13 settimane
  • Limitazioni: non è consentita per cessione tra aziende controllate o collegate
  • Comunicazione: al Comune dove ha sede l'esercizio almeno 15 gg. prima della data di inizio, anche a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando:
    • ubicazione dei locali
    • data di inizio e fine
    • quantità merci in vendita per voci merceologiche
    e allegando copia atto registrato attestante il trasferimento.
  • Divieti: dall'inizio della vendita è vietato introdurre nei locali merci del genere offerto in liquidazione.
3. Per trasferimento locali
  • Periodo: sempre
  • Durata: 13 settimane
  • Limitazioni: non è consentita la riapertura del negozio negli stessi locali e per lo stesso settore merceologico per almeno sei mesi
  • Comunicazione: al Comune dove ha sede l'esercizio almeno 15 gg. prima della data di inizio, anche a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando:
    • ubicazione dei locali
    • data di inizio e fine
    • quantità merci in vendita per voci merceologiche
    e allegando copia atto registrato attestante il trasferimento.
  • Divieti: dall'inizio della vendita è vietato introdurre nei locali merci del genere offerto in liquidazione.
4. Per trasformazione o rinnovo locali
  • Periodo: NO dal 25 novembre al 31 dicembre
  • Durata: 6 settimane
  • Limitazioni: l'operatore commerciale ha l'obbligo della chiusura dell'esercizio per un periodo pari a un terzo della durata della vendita di liquidazione e, comunque, per almeno sette giorni, con decorrenza dalla cessazione della vendita straordinaria.
  • Comunicazione: al Comune dove ha sede l'esercizio almeno 15 gg. prima della data di inizio, anche a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando:
    • ubicazione dei locali
    • data di inizio e fine
    • quantità merci in vendita per voci merceologiche
    e allegando copia atto registrato attestante il trasferimento.
  • Divieti: dall'inizio della vendita è vietato introdurre nei locali merci del genere offerto in liquidazione.
VENDITE PROMOZIONALI

Sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita, per un limitato periodo di tempo.

1. Prodotti alimentari e prodotti igiene persona/casa
  • Periodo: sempre
  • Durata: a piacere
  • Comunicazione: non necessaria
2. Altri prodotti (compresi profumeria e cosmesi)
  • Periodo:
    • solo per i prodotti oggetto di saldi
    • NO dal 25 novembre al 31 dicembre
    • NO 30 gg. prima dei saldi
  • Durata: 30 giorni
  • Limitazioni: massimo 4 vendite promozionali per anno solare
  • Comunicazione al Comune dove ha sede l'esercizio almeno 10 gg. prima della data di inizio, anche a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando:
    • ubicazione dei locali
    • data di inizio e fine
    • percentuale di sconto
Informazioni a tutela del consumatore

Nelle vendite straordinarie devono essere esposti:

  • lo sconto o il ribasso effettuato espresso in percentuale
  • il prezzo normale di vendita barrato
  • il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto o del ribasso, indicato in cifre fissa
Sanzioni

Le violazioni in materia di vendite straordinarie saranno sanzionate secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 22 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e dalla Legge Regionale 03 aprile 2000, n. 22.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
  • D.Lgs. 31.03.1998, n. 114
  • L.R. 03.04.2000, n. 22
  • L.R. 03.04.2001, n. 6, art. 2, comma 1
  • Delibera Regione Lombardia del 01.10.2001
Comune di Corte Franca (Brescia) - CENTRALINO: tel. 030 984488 - EMERGENZE (Polizia Locale): tel. 348 7315 823