Pubblicazione
Data Pubblicazione:
1 Settembre 2026
Tempo di Lettura:
1 minutoUltimo Aggiornamento:
1 Settembre 2026 10:09
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1 Settembre 2026 10:09
Come noto l'art. 48 del Codice Antimafia dispone che i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata sono trasferiti per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, in via prioritaria, al patrimonio indisponibile del Comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio indisponibile della Provincia, della Città Metropolitana o della Regione.
Gli enti territoriali assegnatari dei beni sono tenuti, ai sensi dell'art. 48, comma 3, lettera c), a formare e pubblicare sul sito internet istituzionale dell'Ente un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti.
In relazione a quanto sopra, di seguito si pubblica l'elenco dei beni confiscati.
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