VENDITE STRAORDINARIE
Le vendite straordinarie sono quelle vendite nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti. Le vendite straordinarie sono distinte in:
- Vendite di fine stagione
- Vendite di liquidazione
- Vendite promozionali
VENDITE DI FINE STAGIONE
Sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di esitare, durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo, prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che, se non venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento.
Durata: 30 giorni
Comunicazione: non necessaria
VENDITE DI LIQUIDAZIONE
Sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di esaurire in breve tempo tutte le proprie merci a seguito di cessazione dell'attività commerciale, trasferimento d'azienda a seguito di cessione, trasferimento d'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo locali.
1. Per cessazione attività (vendite di liquidazione)
Periodo: sempre
Durata massima 13 settimane
Limitazioni: per il titolare divieto di riapertura negozio negli stessi locali e per lo stesso settore merceologico nei successivi sei mesi
Comunicazione: al Comune dove ha sede l'esercizio almeno 15 gg. prima della data di inizio, anche a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando:
- ubicazione dei locali
- data di inizio e fine
- quantità merci in vendita per voci merceologiche
e allegando copia della comunicazione di cessazione dell'attività (SCIA mod.B ) o atto di rinuncia.
Divieti: dall'inizio della vendita è vietato introdurre nei locali merci del genere offerto in liquidazione.
2. Per trasferimento dell'azienda
Periodo: sempre
Durata massima 13 settimane
Limitazioni: non è consentita per cessione tra aziende controllate o collegate
Comunicazione: al Comune dove ha sede l'esercizio almeno 15 gg. prima della data di inizio, anche a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando:
- ubicazione dei locali
- data di inizio e fine
- quantità merci in vendita per voci merceologiche
e allegando copia atto registrato attestante il trasferimento.
Divieti: dall'inizio della vendita è vietato introdurre nei locali merci del genere offerto in liquidazione.
3. Per trasferimento locali
Periodo: sempre
Durata massima 13 settimane
Limitazioni: per il titolare non è consentita la riapertura del negozio negli stessi locali e per lo stesso settore merceologico per almeno sei mesi
Comunicazione: al Comune dove ha sede l'esercizio almeno 15 gg. prima della data di inizio, anche a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando:
- ubicazione dei locali
- data di inizio e fine
- quantità merci in vendita per voci merceologiche
e allegando copia atto registrato attestante il trasferimento.
Divieti: dall'inizio della vendita è vietato introdurre nei locali merci del genere offerto in liquidazione.
4. Per trasformazione o rinnovo locali
Periodo: non possono essere effettuate nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione, nonché, in ogni caso, dal 25 novembre al 31 dicembre.
Durata massima 6 settimane
Limitazioni: l'operatore commerciale ha l'obbligo della chiusura dell'esercizio per un periodo pari a un terzo della durata della vendita di liquidazione e, comunque, per almeno sette giorni, con decorrenza dalla cessazione della vendita straordinaria.
Comunicazione: al Comune dove ha sede l'esercizio almeno 15 gg. prima della data di inizio, anche a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando:
- ubicazione dei locali
- data di inizio e fine
- quantità merci in vendita per voci merceologiche
e allegando copia atto registrato attestante il trasferimento.
Divieti: dall'inizio della vendita è vietato introdurre nei locali merci del genere offerto in liquidazione.
VENDITE PROMOZIONALI
Sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita, per un limitato periodo di tempo.
1. Prodotti alimentari e prodotti igiene persona/casa
Periodo: sempre
Durata: a piacere
Comunicazione: non necessaria
2. Altri prodotti (compresi profumeria e cosmesi)
Periodo: solo per i prodotti oggetto di saldi
NO dal 25 novembre al 31 dicembre
NO 30 gg. prima dei saldi
Durata: 30 giorni
Limitazioni: massimo 4 vendite promozionali per anno solare
Comunicazione al Comune dove ha sede l'esercizio almeno 10 gg. prima della data di inizio, anche a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando:
- ubicazione dei locali
- data di inizio e fine
- percentuale di sconto
Informazioni a tutela del consumatore
Nelle vendite straordinarie devono essere esposti:
- lo sconto o il ribasso effettuato espresso in percentuale
- il prezzo normale di vendita barrato
- il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto o del ribasso, indicato in cifre fissa
Sanzioni
Le violazioni in materia di vendite straordinarie saranno sanzionate secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 22 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 118 e dalla Legge Regionale 02 febbraio 2010, n.6
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
D.Lgs. 31.03.1998, n. 114
LEGGE REGIONALE LOMBARDIA N.6 del 02.02.2012
Ultimo Aggiornamento
Dic/23
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