Vendite straordinarie

VENDITE STRAORDINARIE
Le vendite straordinarie sono quelle vendite nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti. Le vendite straordinarie sono distinte in:

  • Vendite di fine stagione
  • Vendite di liquidazione
  • Vendite promozionali

VENDITE DI FINE STAGIONE
Sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di esitare, durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo, prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che, se non venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento.
Durata: 30 giorni
Comunicazione: non necessaria

VENDITE DI LIQUIDAZIONE
Sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di esaurire in breve tempo tutte le proprie merci a seguito di cessazione dell'attività commerciale, trasferimento d'azienda a seguito di cessione, trasferimento d'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo locali.

1. Per cessazione attività (vendite di liquidazione) 
Periodo: sempre

Durata massima 13 settimane
Limitazioni: per il titolare divieto di riapertura negozio negli stessi locali e per lo stesso settore merceologico nei successivi sei mesi
Comunicazione: al Comune dove ha sede l'esercizio almeno 15 gg. prima della data di inizio, anche a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando: 
- ubicazione dei locali
- data di inizio e fine
- quantità merci in vendita per voci merceologiche
e allegando copia della comunicazione di cessazione dell'attività (SCIA mod.B ) o atto di rinuncia. 
Divieti: dall'inizio della vendita è vietato introdurre nei locali merci del genere offerto in liquidazione.

2. Per trasferimento dell'azienda
Periodo: sempre
Durata massima 13 settimane
Limitazioni: non è consentita per cessione tra aziende controllate o collegate
Comunicazione: al Comune dove ha sede l'esercizio almeno 15 gg. prima della data di inizio, anche a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando: 
- ubicazione dei locali
- data di inizio e fine
- quantità merci in vendita per voci merceologiche
e allegando copia atto registrato attestante il trasferimento. 
Divieti: dall'inizio della vendita è vietato introdurre nei locali merci del genere offerto in liquidazione.

3. Per trasferimento locali
Periodo: sempre
Durata massima 13 settimane
Limitazioni: per il titolare non è consentita la riapertura del negozio negli stessi locali e per lo stesso settore merceologico per almeno sei mesi 
Comunicazione: al Comune dove ha sede l'esercizio almeno 15 gg. prima della data di inizio, anche a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando: 
- ubicazione dei locali
- data di inizio e fine
- quantità merci in vendita per voci merceologiche
e allegando copia atto registrato attestante il trasferimento. 
Divieti: dall'inizio della vendita è vietato introdurre nei locali merci del genere offerto in liquidazione.

4. Per trasformazione o rinnovo locali
Periodo: non possono essere effettuate nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione, nonché, in ogni caso, dal 25 novembre al 31 dicembre.
Durata massima  6 settimane
Limitazioni: l'operatore commerciale ha l'obbligo della chiusura dell'esercizio per un periodo pari a un terzo della durata della vendita di liquidazione e, comunque, per almeno sette giorni, con decorrenza dalla cessazione della vendita straordinaria.
Comunicazione: al Comune dove ha sede l'esercizio almeno 15 gg. prima della data di inizio, anche a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando: 
- ubicazione dei locali 
- data di inizio e fine
- quantità merci in vendita per voci merceologiche
e allegando copia atto registrato attestante il trasferimento. 
Divieti: dall'inizio della vendita è vietato introdurre nei locali merci del genere offerto in liquidazione.

VENDITE PROMOZIONALI
Sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita, per un limitato periodo di tempo.

1. Prodotti alimentari e prodotti igiene persona/casa
Periodo: sempre
Durata: a piacere
Comunicazione: non necessaria

2. Altri prodotti (compresi profumeria e cosmesi)
Periodo: solo per i prodotti oggetto di saldi
NO dal 25 novembre al 31 dicembre
NO 30 gg. prima dei saldi
Durata: 30 giorni
Limitazioni: massimo 4 vendite promozionali per anno solare
Comunicazione al Comune dove ha sede l'esercizio almeno 10 gg. prima della data di inizio, anche a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando: 
- ubicazione dei locali
- data di inizio e fine
- percentuale di sconto

Informazioni a tutela del consumatore
Nelle vendite straordinarie devono essere esposti:
- lo sconto o il ribasso effettuato espresso in percentuale
- il prezzo normale di vendita barrato
- il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto o del ribasso, indicato in cifre fissa

Sanzioni
Le violazioni in materia di vendite straordinarie saranno sanzionate secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 22 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 118 e dalla Legge Regionale 02 febbraio 2010, n.6 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
D.Lgs. 31.03.1998, n. 114
LEGGE REGIONALE LOMBARDIA N.6 del 02.02.2012 

Ultimo Aggiornamento

18
Dic/23

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